Ponza 19/8/2012

Pubblichiamo in modo integrale l’ordinanza di chiusura di Frontone.

 

COMUNE DI PONZA

  PROVINCIA  DI  LATINA  C.A.P. 04027

COD. FISC. 81004890596   TEL. O771/80108  FAX 0771/820573

 

Prot. n,  7207                                                                    Ponza 17/08/2012

 

 

ORDINANZA  N.  82

 

OGGETTO:  Chiusura attività “Sporting Frontone” del   Sig. T.M., Località Frontone

    IL  SINDACO

 VISTO che già in due recenti occasioni (segnatamente il 9 agosto e il 14 agosto 2012) sono state indette “feste danzanti” in Località Frontone dallo Sporting Frontone e/o Frontone Village non autorizzate espressamente da questo Comune con diniego della SCIA in data 09/08/2012 Prot 7066  e in data 14/08/2012 Prot. 7158,  – “feste danzanti” che hanno comunque visto la partecipazione di circa 500 e anche più persone per ciascuna  “festa”

 VISTO che in data 18/08/2012 lo stesso Frontone Village annuncia con biglietti di invito e di “prevendite e tavoli” distribuiti a Ponza  una nuova “festa danzante” non autorizzata da questo Comune

 VISTO che il verbale di ispezione della Polizia Locale n. 16/2012,  che ha per oggetto la festa danzante non autorizzata in data 09/08/2012,  ha evidenziato gravi irregolarità amministrative (emissione di biglietti non Siae, insufficiente illuminazione , evidenti difficoltà di organizzare eventuali soccorsi d’urgenza)

 VISTO che il Comune di Ponza ha già segnalato alla Brigata della Guardia di Finanza di Ponza la violazione delle normative fiscali

 VISTO che il Sindaco ha sollecitato con Ordine di Servizio la Polizia Locale di proporre denuncia ex artt. 650 e 681 CP a carico del Sig. T.M. in qualità di sottoscrittore delle due predette SCIA

 VISTO il Sommario Processo Verbale redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Ponza in data 17/08/2012  Prot. 7199,  per la violazione dell’art. 68 del RD 773/1931  del  TULPS  ed art. 666/2°-3°-4° comma  C.P.  come modificato dal D.Lgs 507/1999 a carico del Sig. T.M. in occasione della “festa danzante” della notte di Ferragosto

 VISTO il Sommario Processo Verbale redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Ponza in data 17/08/2012  Prot. 7200,  per la violazione dell’art. 1164/1°  del RD 327/1942 s.m.i. – Codice della Navigazione – ,  a carico del Sig. T.M. in occasione della “Festa danzante” della notte di Ferragosto

 VISTO che nelle due predette occasioni di “feste danzanti” e in quella annunciata per il 18 agosto 2012 non è stata eseguita la procedura del relativo progetto ai sensi dell’art. 80 del TULPS

 VISTO che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito la “obbligatorietà del parere vincolante” della Commissione di Vigilanza Comunale sui locali di pubblico spettacolo per simili manifestazioni

 VISTO che i locali dove si svolgono anche occasionalmente trattenimenti musicali e/o danzanti sono soggetti alle norme di sicurezza e prevenzione incendi

 

VISTO che le suddette “feste danzanti” e quella annunciata non sono state autorizzate ai sensi dell’art. 68 del TULPS

 VISTA la reiterazione delle violazioni

 TUTTO CIO’ PREMESSO,  SI RILEVA:

 –         che in data 30/03/2012 il Commissario Prefettizio con ordinanza n. 29  Prot . 2719 aveva già disposto la chiusura di tutte le attività

 –         che ciò nonostante in più riprese le attività sono invece continuate e sanzionate amministrativamente dalla Polizia Locale e dalle Forze dell’Ordine presenti sull’isola di Ponza, come risulta agli atti

 –         che in data 11/07/2012  Prot. 6090 la Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di Formia in Gaeta -, respingeva le memorie difensive del Sig. T.M., confermando l’inadempienza al quadro normativo vigente in materia di reflui provenienti dai servizi igienici

 –         che in data 17/07/2012  Prot.  n. 6280 la relazione di sopralluogo congiunto in località spiaggia di Frontone nella proprietà della Sig.ra Scortecci M. Luisa adibita per l’attività turistico-ricettiva gestita dal Sig. T.M., il responsabile dell’UTC del Comune evidenziava “che lo scarico fognario non è a norma di legge e, pertanto, l’attività in essere non può esercitare”

 –         che in data 14/07/2012 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina comunicava che in pari data “personale di servizio presso il Comune di Ponza interveniva in località Frontone per verifica statica”,  rilevando “la necessità di interdire la zona direttamente sottostante la parete rocciosa interessata a fenomeni di distacco”

 –         che in data 25/07/2011 Il Comandante Int.  Mar. Ord. Alessandro Sabba della Legione Carabinieri Lazio (Motovedetta d’altura CC 701 Ponza) rilevava l’occupazione abusiva di MQ 35 dello spazio demaniale a carico del Sig. T.M.

 –         che in data 26/07/2012  Prot.  n. 6569 l’UTC del Comune di Ponza rigettava la domanda di sanatoria ex art. 36 del DPR  380/2001 presentata dal Sig. T.M. in data 07/08/2008  Prot.  n. 5579

           che in data  30/07/2012  Prot.  n. 6663  l’UTC del Comune di Ponza rigettava la domanda di sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 del 7/8/2008  Prot.  n. 5580 presentata dal Sig. Claudio Primini,  ove insiste parte dell’attività di cui è titolare il Sig. T.M.

 –          e che pertanto tutta l’area dello Sporting Frontone risulta dagli atti d’ufficio totalmente abusiva

 –         che l’attività di impresa dell’azienda di cui il Sig. T.M. è titolare non ha il necessario titolo di agibilità e ogni altra certificazione igienico-sanitaria

CONSIDERATA la totale antigiuridicità di tale attività

 VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza


                                   REITERA L’ORDINE  E  DISPONE

 Per i motivi di cui sopra al Sig. T.M., nato a Roma il 03/03/1955 e residente in Ponza alla spiaggia di Frontone (C.F.  TRCMRA55CO3H501C – P.Iva 01546250562) in qualità di titolare della Ditta denominata Sporting Frontone con sede in Ponza alla spiaggia di Frontone, la immediata cessazione delle attività tuttora in essere o precedentemente svolte con effetto immediato.

 

Si da atto che l’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito dall’art 650 CP e che i provvedimenti necessari per l’esecuzione d’ufficio saranno adottati con le modalità previste dall’art 5 del TULPS.

 

Si avverte che avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica al TAR (Sezione di Latina) nei termini e nei modi previsti dall’art 2 e seguenti della legge 1034/1971 ;  e altresì entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art 8 e seguenti del DPR 1199/1971

 La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e trasmessa alla Prefettura di Latina, Procura della Repubblica di Latina,  alla Stazione dei Carabinieri di Ponza, alla Brigata della Guardia di Finanza di Ponza, al Circomare di Ponza, alla Presidenza della Regione Lazio,  per quanto di propria competenza.

 La Polizia Locale ha il mandato di procedere all’esecuzione del provvedimento anche con l’ausilio delle Forze dell’Ordine.

 

                                                                          Pier Lombardo Vigorelli

                                                                                        Sindaco

 

 


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