(AGENPARL)  – Roma, 03 ott  – La sentenza pronunciata dal Tar Lazio, che ha accolto il ricorso proposto   da SAVE – Aeroporto di Venezia Marco Polo avverso il D.P.R. 476 del 1999   concernente il divieto dei voli nella fascia 23:00-06:00 negli aeroporti civili, fa chiarezza su base nazionale rispetto alla normativa che   disciplina l’operatività notturna. La sentenza non giunge inaspettata,   anche in considerazione della precedente giurisprudenza, che più volte   si era pronunciata a sfavore del decreto e che, trascinatasi per vari   gradi e diverse sedi di giudizio, ha avuto bisogno di attendere oggi per   una sua ulteriore conferma.  I giudici del Tribunale Amministrativo evidenziano il contrasto del decreto   oggetto di annullamento con la Direttiva Europea 2002/30/CE e con il D.Lgs. attuativo n. 13 del 17/1/2005. Quest’ultimo espressamente   “subordina le restrizioni operative del traffico aereo al caso in cui le   valutazioni effettuate abbiano dimostrato che l’attuazione di ogni altra   misura di contenimento acustico prevista dalla normativa vigente non   consenta di raggiungere gli obiettivi stabiliti”.   Al di là del pronunciamento del Tar Lazio, SACBO rileva come, nel caso   specifico dell’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, l’attività H24 è stata   ed è tuttora legittimata anche alla luce del decreto n.677/03 rilasciato   dal Ministero dell’Ambiente nel 2003. Nel pronunciarsi positivamente in   merito alla sostenibilità ambientale del Piano di Sviluppo Aeroportuale, in   cui era stata chiaramente indicata l’intenzione di operare un’importante   attività di volo notturna, il decreto, non contiene alcun riferimento a   divieti al volo notturno né alcun tipo di prescrizione nel merito, se non   relative a precise e adeguate procedure antirumore e opere di   mitigazione cui l’aeroporto e SACBO hanno sempre ottemperato.


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