– di Giovanni D?AGATA – A partire dal 12 luglio entra in vigore la nuova normativa sulla climatizzazione degli ambienti. Mai più sotto i 24 gradi d’estate e sopra i 22 d’inverno. In Gazzetta Ufficiale i regolamenti con le scadenze dei controlli sugli impianti e i requisiti per la certificazione energetica degli edifici
Né troppo caldo d’inverno, né troppo fresco d’estate. Arriva la scure ministeriale per il risparmio energetico che di fatto , si pone come normativa taglia gli abusi cui siamo abituati noi italiani in tema di riscaldamento e climatizzazione degli ambienti.
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 149/13, infatti, due regolamenti (Dpr 74/2013 e 75/2013) in materia che entreranno quindi, in vigore il 12 luglio: il primo stabilisce le nuove regole per gli impianti di climatizzazione, il secondo disciplina i requisiti per gli esperti che sono chiamati alla certificazione energetica degli edifici.
La nuova disciplina riguarda gli impianti di riscaldamento, condizionatori d’aria e scaldabagni e regola l’esercizio, la conduzione, i controlli, la manutenzione e l’ispezione. Per quanto riguarda la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici (insomma 22 gradi).
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici (ossia 24 gradi).
Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati dal provvedimento è ottenuto con accorgimenti che non comportano spreco di energia.
Lo stesso Dpr, al contrario stabilisce poteri di deroga per i Comuni: di fronte a comprovate esigenze i sindaci con una propria ordinanza, possono ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici. E stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
I controlli sulle prestazioni degli edifici sono affidati ai tecnici e alla società che hanno i titoli indicati dal Dpr 75/2013
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