Roma – Il tribunale di Catania ha emesso una sentenza con cui non convalida il trattenimento di un migrante egiziano disposto il 2 novembre scorso dal tribunale di Ragusa. È la prima sentenza con cui un tribunale italiano disapplica le norme contenute nel decreto legge del 21 ottobre, con cui il Consiglio dei Ministri inserì l’Egitto nella lista dei paesi considerati sicuri.
Già il 18 ottobre scorso un tribunale non aveva convalidato il trattenimento di 12 migranti provenienti da Egitto e Bangladesh trasferiti dal governo italiano in Albania: in quel caso, i giudici decisero contro il trattenimento da parte delle autorità in ragione di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 4 ottobre. In questa sentenza, i giudici europei evidenziavano che un paese, per essere considerato “sicuro” e quindi procedere al rimpatrio del migrante, è necessario che lo sia “integralmente”. I giudici italiani, quindi, per determinare se il paese di rimpatrio fosse o meno sicuro, utilizzarono per la propria decisione le cosiddette “schede”, cioè dei documenti specifici e descrittivi preparati dal Ministero degli Esteri per ogni stato. Queste individuavano sia l’Egitto che il Bangladesh come stati non integralmente sicuri «in ordine al diritto alla vita», «in ordine alle restrizioni alla libertà personale e alla libertà di parola e di stampa», «in ordine al diritto a un equo processo» e «alla libertà di religione», per quel che riguarda «donne e minori» e i diritti LGBTQ+, oltreché «in ordine all’esistenza di tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante» e «in ordine alla protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti».
Di conseguenza, il 21 ottobre il governo emanò un decreto legge che prevedeva una lista di paesi considerati “sicuri”: l’atto ha forza di legge e, quindi, secondo il ministro Piantedosi, “diventa norma primaria e consente ai giudici di avere un parametro rispetto ad un’ondivaga interpretazione. Abbiamo avuto diverse centinaia di casi precedenti di decisioni che non condividiamo e abbiamo legittimamente impugnato. Adesso è norma di legge e offriamo una valutazione fatta per legge”.
Il presidente della sezione specializzata del Tribunale di Catania, invece, ha motivato la mancata convalida con il principio, contenuto, anche questo, nella sentenza della Corte di Giustizia Europea, per cui spetta al giudice determinare caso per caso se un paese sia “sicuro” o meno, oltre a determinarne la sicurezza in ogni sua parte. Secondo il giudice, infatti, il decreto del governo che ha qualificato l’Egitto come paese sicuro «non esime il giudice dall’obbligo della compatibilità di tale designazione con il diritto dell’Unione Europea, obbligo affermato in modo chiaro e senza riserve dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 4 ottobre 2024».
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