(AGENPARL) – Roma, 03 ott – La sentenza pronunciata dal Tar Lazio, che ha accolto il ricorso proposto da SAVE – Aeroporto di Venezia Marco Polo avverso il D.P.R. 476 del 1999 concernente il divieto dei voli nella fascia 23:00-06:00 negli aeroporti civili, fa chiarezza su base nazionale rispetto alla normativa che disciplina l’operatività notturna. La sentenza non giunge inaspettata, anche in considerazione della precedente giurisprudenza, che più volte si era pronunciata a sfavore del decreto e che, trascinatasi per vari gradi e diverse sedi di giudizio, ha avuto bisogno di attendere oggi per una sua ulteriore conferma. I giudici del Tribunale Amministrativo evidenziano il contrasto del decreto oggetto di annullamento con la Direttiva Europea 2002/30/CE e con il D.Lgs. attuativo n. 13 del 17/1/2005. Quest’ultimo espressamente “subordina le restrizioni operative del traffico aereo al caso in cui le valutazioni effettuate abbiano dimostrato che l’attuazione di ogni altra misura di contenimento acustico prevista dalla normativa vigente non consenta di raggiungere gli obiettivi stabiliti”. Al di là del pronunciamento del Tar Lazio, SACBO rileva come, nel caso specifico dell’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, l’attività H24 è stata ed è tuttora legittimata anche alla luce del decreto n.677/03 rilasciato dal Ministero dell’Ambiente nel 2003. Nel pronunciarsi positivamente in merito alla sostenibilità ambientale del Piano di Sviluppo Aeroportuale, in cui era stata chiaramente indicata l’intenzione di operare un’importante attività di volo notturna, il decreto, non contiene alcun riferimento a divieti al volo notturno né alcun tipo di prescrizione nel merito, se non relative a precise e adeguate procedure antirumore e opere di mitigazione cui l’aeroporto e SACBO hanno sempre ottemperato.
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